Legge Regione Toscana 3/1/2005

Legge Regione Toscana 3/1/2005

LEGISLAZIONE

Discipline del benessere e bio-naturali

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge:

SOMMARIO
Articolo 1 – Finalità
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Formazione
Articolo 4 – Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali
Articolo 5 – Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali
Articolo 6 – Rete del benessere

Art. 1
Finalità

1. La Regione Toscana, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi guida, in particolare sui seguenti:
1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
3) importanza dell’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.
4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
b) per operatore in discipline del benessere e bionaturali:la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile.
L’operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

Art. 3
Formazione

1. All’esercizio delle discipline del benessere e bionaturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, predisposto nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) – modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 -, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4.

Art. 4
Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

1. E’ istituito presso la direzione generale “Diritto alla salute e politiche di solidarietà”, di concerto con la direzione generale “Politiche formative, beni e attività culturali” della Regione Toscana, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al diritto alla salute, di concerto con l’Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro e con l’Assessore all’artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:
a) il direttore generale della direzione generale “Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà”, o suo
delegato;
b) il direttore generale della direzione generale “Sviluppo economico”, o suo delegato;
c) il direttore generale della direzione generale “Politiche formative e beni culturali”, o suo delegato;
d) il direttore generale della direzione generale “Organizzazione e sistema informativo”, o suo delegato;
e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).
4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all’approvazione della Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali
e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
b) l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina ;
d) i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all’articolo5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all’articolo 5.
5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta alConsiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d).
6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell’ambito delle proprie competenze.
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5
Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali

1. Entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 4,comma 5, è istituito l’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L’elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.
2. Per l’iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell’attestato di qualifica.
4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell’elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

Art. 6
Rete del benessere

1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l’istituzione della Rete del benessere intesa come l’insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.
2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

PASSALEVA
(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)
Firenze, 3 gennaio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.12.2004.