FONTE: pagina web Ministero salute 11 gennaio 2005
http://www.ministerosalute.it/ecm/operatori/operatori.jsp?sez=prof
Alcune Associazioni professionali di operatori sanitari, con
riferimento alle considerazioni svolte dal TAR Lazio nella sentenza n.
14062/2004 del 18 novembre 2004 che ha rigettato il ricorso proposto
dalla FIMMG avverso il decreto del Ministro della salute 31 maggio
2004, hanno chiesto alla Segreteria della Commissione nazionale ECM
conferma dell’obbligatorietà del Programma ECM per i liberi
professionisti.
Le perplessità sulla obbligatorietà dell’ECM per i liberi
professionisti sono derivate dal fatto che il TAR Lazio, nella
richiamata sentenza,
“per una
migliore comprensione dei fatti in causa”, ha osservato, fra l’altro,
che “L’ECM s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli
enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di
convenzione o d’accreditamento, tant’è che questo se ne accolla
i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni
sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso
alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al
mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli
Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’ECM rappresenta
un onere, non già un obbligo”.
Al riguardo si premette che, nella sentenza in questione, il TAR Lazio
non ha affrontato il problema dell’obbligatorietà o meno
dell’ECM per i liberi professionisti, ma si è limitato a
svolgere, nelle premesse, alcune considerazioni sugli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 502/92, e successive modificazioni, al
fine di “
chiarire per sommi capi il
quadro fattuale e normativo di riferimento del DM impugnato”.
Si osserva altresì che la interpretazione data alle richiamate
disposizioni non è posta dal TAR a fondamento della decisione di
rigetto del ricorso, che la soluzione di detta questione era del tutto
ininfluente ai fini della decisione assunta e che
l’obbligatorietà del programma ECM per i liberi professionisti
non era oggetto di impugnativa da parte della FIMMG, che rappresenta i
medici di famiglia legati da un rapporto convenzionale con il S.S.N.
Le riflessioni sulla non obbligatorietà dell’ECM per i liberi
professionisti, svolte dal TAR nelle premesse della sentenza, non sono
condivisibili né sembrano fondate.
Da una parte, non è sostenibile l’interpretazione della
obbligatorietà o meno dell’ECM basata sulla diversa attribuzione
dei costi dell’ECM fra dipendenti/convenzionati e liberi
professionisti, in quanto, per il personale dipendente e convenzionato,
il S.S.N. si accolla, solo in alcuni casi e solo in parte, i costi
dell’ECM. Infatti gli accordi, sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni,
hanno previsto che “
i costi delle
attività formative possono gravare sulle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale … solo entro il limite
costituito dall’importo complessivo medio di spesa annualmente
registrata nel triennio 2001/2003 per interventi formativi nel campo
sanitario nelle singole Regioni”.
Né, dall’altra, la obbligatorietà o meno dell’ECM si
può basare sul “controllo della prestazione sanitaria” che, per
il personale dipendente e convenzionato, sarebbe di competenza delle
istituzioni mentre, nel caso dei liberi professionisti, sarebbe rimesso
al mercato (ossia al cittadino) ed all’Ordine o Collegio professionale.
Infatti il “controllo” della prestazione è comunque compito
delle istituzioni e dell’ordine o collegio professionale (organo
ausiliario delle istituzioni) ed è diretto a tutelare un
prevalente interesse pubblico generale prescindendo dal rapporto che
l’operatore sanitario ha con il S.S.N. e dall’eventuale assunzione
anche parziale dei relativi oneri da parte delle strutture pubbliche.
E’, quindi , da escludere che le suesposte considerazioni,
incidentalmente svolte dal TAR nelle premesse della sentenza al solo
fine di inquadrare la problematica di riferimento del D.M. impugnato,
possano legittimare la interpretazione della non obbligatorietà
dell’ECM per i liberi professionisti.
Ciò premesso, si ritiene opportuno ribadire che il programma ECM
è obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli
articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in
generale, l’obbligo formativo per tutti gli “operatori sanitari”.
La Formazione continua è, infatti, un requisito essenziale per
il corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento nel
tempo dell’abilitazione all’esercizio professionale di ciascun
operatore sanitario; in quanto tale, deve essere necessariamente
obbligatoria per tutti i professionisti e richiedere regole e garanzie
uniformi su tutto il territorio nazionale. Regole e garanzie che sempre
di più saranno comuni a tutti i Paesi dell’Unione europea.
La verifica periodica dell’abilitazione professionale, ossia la
verifica del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze
professionali e del miglioramento delle competenze proprie del profilo
di appartenenza, è possibile attraverso vari strumenti. L’ECM
è, allo stato, l’unico strumento preordinato all’aggiornamento
professionale ed alla formazione permanente per tutti i professionisti
della salute che consente la verifica periodica del mantenimento
dell’abilitazione professionale. Ovviamente saranno necessarie
ulteriori specifiche disposizioni legislative in materia. Si rileva
comunque che il d.d.l. governativo sulle professioni sanitarie non
mediche (A.C. 3236) già prevede al riguardo che “
l’abilitazione all’esercizio della
professione sanitaria non medica è sottoposta a verifica
periodica con modalità identiche a quelle previste per la
professione medica”
In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R.
23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della
formazione continua per tutti i professionisti della salute. Il Piano
sanitario, facendo riferimento al Programma ECM, fra i dieci progetti
proposti per il cambiamento, prevede, infatti, quello di “
realizzare una formazione permanente di
alto livello in medicina e sanità” e, al riguardo, afferma che
“elemento caratterizzante del programma è la sua estensione a
tutte le professioni sanitarie”.
Inoltre l’Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza
Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, ha fatto proprie le determinazioni
assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua sulla
obbligatorietà del Programma ECM per tutti i professionisti
della salute; i successivi accordi non hanno modificato tale
impostazione.
In conclusione, il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti
gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi
professionisti.