CAMERA DEI DEPUTATI N. 1623
Disposizioni
per la regolamentazione della medicina omeopatica e per la formazione
del personale medico
Presentata il 21 settembre 2001
XIV LEGISLATURA
Art. 1.
(Princìpi
generali)
1. La Repubblica riconosce
il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia.
2. La Repubblica garantisce
ai cittadini la pari opportunità nella scelta di cura, anche con
trattamenti omeopatici, favorendo l'integrazione della medicina
omeopatica con la medicina convenzionale e rendendo accessibile al
cittadino l'utilizzo dei farmaci omeopatici attraverso il loro
inserimento nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario
nazionale.
3. Lo Stato tutela il
diritto alla salute del cittadino, assicurando un'adeguata
qualificazione dei medici che svolgono la loro attività
professionale nell'ambito della medicina omeopatica.
4. Fa parte del Consiglio
superiore di sanità un rappresentante per la medicina omeopatica.
Art. 2.
(Disciplina del
farmaco omeopatico)
1. I farmaci omeopatici sono
a tutti gli effetti equiparati ai prodotti farmaceutici della medicina
convenzionale.
2. L'imposta sul valore
aggiunto applicata ai farmaci omeopatici non può essere
superiore alla aliquota massima prevista per gli altri farmaci.
3. Allo scopo di definire i
criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per
l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci omeopatici, il
Ministro della salute, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le
procedure da seguire per le prove farmacologiche, cliniche e
tossicologiche, ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio
dei singoli prodotti ed elabora i prontuari terapeutici specifici per i
farmaci utilizzati nella medicina omeopatica.
4. Nel decreto di cui al
comma 3 sono indicate anche le modalità per la gestione della
fase di transizione, avente una durata massima di tre anni. Al termine
di tale fase di transizione, il Ministro della salute nomina due
esperti in produzione e controllo dei medicinali omeopatici che sono
chiamati a far parte della Commissione unica del farmaco.
5. Ai fini della
predisposizione del decreto di cui al comma 3, il Ministro della
sanità si avvale della consulenza di due esperti in produzione e
controllo dei medicinali omeopatici. Tali esperti sono scelti dal
Ministro della salute tra una rosa di dieci nomi, di cui cinque
indicati dalle associazioni dei consumatori e cinque segnalati dai
rappresentanti della medicina omeopatica.
Art. 3.
(Formazione in
omeopatia)
1. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede ad inserire il corso di laurea
in omeopatia nell'ambito delle classi di lauree universitarie.
L'accesso al corso di laurea è disciplinato nel rispetto della
normativa vigente in materia di studi universitari.
2. La durata del corso di
studi di cui al comma 1 non può essere inferiore a sei anni, ivi
compreso un biennio propedeutico comune con la facoltà di
medicina e chirurgia.
3. Le materie di
insegnamento fondamentali e complementari del corso di studi di cui al
comma 1 sono indicate nel decreto di cui al medesimo comma 1.
4. Al compimento del corso
di studi di cui al comma 1 è rilasciato il diploma di laurea in
omeopatia. Tale laurea è riconosciuta dall'ordinamento statale a
tutti gli effetti di legge ed abilita all'esercizio della libera
pratica su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un
apposito esame di Stato.
Art. 4.
(Professione di
omeopata)
1. Il laureato in omeopatia
ha il titolo di medico ed esercita le sue mansioni liberamente come
professionista sanitario di grado primario, nel rispetto della
normativa vigente. Egli può essere anche inserito o
convenzionato con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei
modi e nelle forme previsti dalle norme vigenti in materia.
Art. 5.
(Riconoscimento
degli istituti privati di formazione)
1. Entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce i
criteri e le modalità per il riconoscimento degli istituti
privati di formazione in omeopatia.
Art. 6.
(Disciplina
transitoria)
1. Coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del titolo di
omeopata, conseguito in uno degli istituti privati di formazione di cui
all'articolo 5 ovvero in uno Stato dell'Unione europea in cui
l'esercizio dell'omeopatia è disciplinato per legge, sono
abilitati all'esercizio della professione previo superamento dell'esame
di Stato di cui al comma 4 dell'articolo 3. Il presente comma non si
applica a coloro che abbiano già svolto l'attività di
omeopata per un periodo di almeno tre anni in un Paese dell'Unione
europea.
2. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
determina, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i requisiti minimi indispensabili per l'esercizio della
professione di omeopata.