PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE A.C. 137 E ABBINATE
“MEDICINE
E PRATICHE NON CONVENZIONALI”
Capo
I
RICONOSCIMENTO DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI
Art. 1.
(Finalità e
oggetto della Legge)
1. La Repubblica italiana, nel rispetto
dell’articolo 32 della Costituzione, riconosce il principio del
pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della
scienza e dell’arte medica e riconosce il diritto di avvalersi delle
medicine e delle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in
medicina e chirurgia, dai laureati in odontoiatria, dai laureati in
medicina veterinaria di cui all’articolo 6 della presente legge, dai
laureati in chiropratica, dai laureati in osteopatia di cui
all’articolo 15 della presente legge, dagli operatori sanitari non
medici di cui all’articolo 21 della presente legge, iscritti ai
rispettivi albi professionali ed in possesso di specifiche
qualificazioni professionali, conseguite secondo le modalità
stabilite dalla presente legge.
2. La Repubblica italiana, nel rispetto
dell’articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di
scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte
del medico e dell’operatore non medico all’interno di un libero
rapporto consensuale ed informato con il paziente e tutela l’esercizio
delle medicine e delle pratiche non convenzionali.
3. La Repubblica italiana, nell’interesse della
salvaguardia della salute dei pazienti, garantisce e favorisce
un’adeguata qualificazione professionale degli operatori sanitari delle
medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui al comma 1, ai
sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promuovendo l’istituzione di
appositi corsi di formazione presso le Università statali e non
statali e presso gli istituti privati di formazione controllandone
l’attività nonché reprimendone l’esercizio per fini
illeciti ai sensi delle norme della presente legge.
4. Le Università statali e non statali
stipulano anche apposita convenzione con gli istituti privati di
formazione accreditati, ai sensi del comma 5 del presente articolo,
presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, per lo svolgimento dei corsi di studio e di laurea nelle
professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 del presente
articolo.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, vengono accreditati, su propria
richiesta, gli istituti privati di formazione per le professioni
sanitarie delle medicine e delle pratiche non convenzionali, previo
parere vincolante delle commissioni per la formazione ai sensi della
lettera c) del comma 4 dell’articolo 9, della lettera b) comma 5
dell’articolo 18, della lettera b) comma 4 dell’articolo 24 della
presente legge, che ne verificano i requisiti.
6. Le società e associazioni scientifiche
delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 del
presente articolo accreditate ai sensi dell’articolo 2 della presente
legge, nonché gli istituti privati di formazione delle medicine
e delle pratiche non convenzionali per le professioni sanitarie di cui
al comma 1 del presente articolo e agli articoli 6, 15 e 21 della
presente legge, accreditate ai sensi del comma 5 del presente articolo,
possono erogare corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e
attività formative inseriti nel programma nazionale per la
formazione continua (E’. C. M. ) di cui alla lettera p) comma 1
dell’articolo 5 della presente legge disciplinato dagli articoli 16
bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni.
7. Le Università degli studi statali e non
statali, nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e
chirurgia, di odontoiatria, di medicina veterinaria, di farmacia, di
scienze biologiche, di chimica, inseriscono le materie di insegnamento
relative alle medicine e alle pratiche non convenzionali di cui al
comma 1 dell’articolo 1 della presente legge.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell’istruzione,
dell’università, della ricerca, con proprio decreto, definisce
le materie di insegnamento, nonché i criteri e le
modalità de loro inserimento, nei corsi di laurea di cui al
comma 6 del presente articolo, previo parere vincolante della
commissione permanente di cui all’articolo 4.
9. La Repubblica italiana riconosce l’esigenza di
una armonizzazione dei principi fondamentali stabiliti dalle
disposizioni vigenti nei Paesi membri dell’Unione Europea in materia di
riconoscimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali, della
formazione universitaria, della disciplina dell’esercizio professionale
nonché del riconoscimento delle accademie europee e dei centri
di ricerca internazionale di formazione culturale e professionale, il
cui valore scientifico sia riconosciuto dalle disposizioni di legge di
Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali fondate
sulla reciprocità, da attestazioni di organismi scientifici
internazionali operanti nel settore e dall’Organizzazione mondiale
della sanità, in armonia con le disposizioni della presente
legge.
10. Nel rispetto dei principi di cui al comma 9, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli
adeguamenti normativi e all’emanazione delle disposizioni di attuazione
della disciplina sulle medicine e sulle pratiche non convenzionali, in
conformità agli ambiti di competenza definiti dalla presente
legge, nonché da quanto disposto dal titolo V della Costituzione.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano possono promuovere all’interno delle aziende sanitarie,
delle strutture universitarie e degli IRCCS, servizi ambulatoriali e
ospedalieri nell’ambito delle medicine e delle pratiche non
convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo. A tal fine, per
una adeguata programmazione sanitaria, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, valutano l’esperienza maturata in
materia in altri Stati membri dell’Unione Europea.
Art. 2
(Accreditamento
delle società e associazioni scientifiche di riferimento delle
professioni sanitarie non convenzionali)
1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanità, con decreto da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad
accreditare le società e le associazioni scientifiche di
riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali
di cui al comma 1 dell’articolo 1. A tal fine le società e le
associazioni scientifiche interessate presentano apposita domanda al
Ministero della salute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla
Commissione permanente di cui all’articolo 4 della presente legge.
2. Il Ministro della salute, con le stesse
modalità di cui al comma 1, provvede ad accreditare altre e
nuove società e associazioni scientifiche di riferimento di
ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma
1 dell’articolo 1 della presente legge, entro tre mesi dalla data di
della data di espressione del parere previsto all’articolo 5, comma 1,
lettera h).
3. Vengono accreditate le società e
associazioni scientifiche di cui ai commi 1 e 2, che alla data della
richiesta di accreditamento, abbiano svolto in modo continuativo da
almeno 3 anni attività di informazione rivolta ad utenti ed
operatori, formazione professionale, ricerca scientifica, clinica e di
base, promozione sociale nella disciplina non convenzionale specifica,
nonché abbiano prodotto pubblicazioni, articoli e libri,
materiale video ed informatico. Ai fini dell’accreditamento viene
ritenuta valida la documentazione dell’attività svolta nel corso
degli ultimi dieci anni.
Art. 3
(Composizione del
Consiglio superiore di sanità. Qualificazione professionale)
1. Il Ministro della salute, con regolamento
adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla
presente legge, modifica la composizione del Consiglio superiore di
sanità, al fine di garantire la presenza, tra i componenti non
di diritto, di sei rappresentanti delle medicine e pratiche non
convenzionali, in particolare tre per le discipline di cui all’articolo
6, due per le discipline di cui all’articolo 15 e uno per le discipline
di cui all’articolo 21 designati dalla Commissione permanente di cui
all’articolo 4.
2. Agli operatori delle professioni sanitarie delle
medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui al comma 1
dell’articolo 1, è consentito definire pubblicamente la loro
qualificazione professionale nel rispetto delle disposizioni della
legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.
Art. 4
(Commissione
permanente per le medicine e le pratiche non convenzionali)
1. E’ istituita, presso il Ministero della salute,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la
Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non
convenzionali, di seguito denominata “Commissione permanente” .
2. La Commissione permanente è composta da 35
membri nominati con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo i seguenti criteri:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di
cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
d) due membri designati dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
e) un membro designato dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei medici veterinari;
f) un membro designato dalle Federazioni degli ordini
professionali previsti all’articolo 16 della presente legge;
g) un membro designato dalle Federazioni degli ordini
professionali previsti all’articolo 22 della presente legge;
h) un membro designato dal Tribunale per i diritti
del malato;
i) un membro designato di concerto dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 28, e successive
modificazioni;
l) due docenti universitari esperti nelle medicine e
nelle pratiche non convenzionali;
m) tre rappresentanti delle strutture territoriali e
ospedaliere pubbliche di medicina non convenzionale designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
n) sedici rappresentanti designati di concerto dalle
società e associazioni scientifiche di riferimento delle
medicine e delle pratiche non convenzionali di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 2 della presente legge, di cui dieci per le professioni
sanitarie di cui all’articolo 6, due per le professioni sanitarie di
cui all’articolo 15 e quattro per le professioni sanitarie di cui
all’articolo 21 della presente legge.
3. Il numero dei membri della Commissione permanente
può essere ampliato, con le medesime modalità di cui al
comma 2, in relazione al riconoscimento di altre e nuove società
e associazioni di riferimento delle professioni sanitarie non
convenzionali di cui al comma 2 dell’articolo 6, al comma 2
dell’articolo 15 e al comma 2 dell’articolo 21.
4. La Commissione permanente dura in carica tre anni
e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni
di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute
con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
5. L’attività e il funzionamento della
Commissione permanente sono disciplinati da un regolamento interno
approvato dalla commissione stessa.
6. Il Ministero della salute trasmette annualmente
una relazione al Parlamento sul funzionamento e l’attività della
Commissione permanente.
Art. 5
(Compiti della
Commissione permanente)
1. La Commissione permanente svolge i seguenti
compiti:
a) promuove e coordina, nell’ambito delle
attività di ricerca di cui all’articolo 12 bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la ricerca nel campo degli
indirizzi metodologici, clinici e terapeutici delle medicine e delle
pratiche non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della
presente legge;
b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione
delle medicine e delle pratiche non convenzionali, nell’ambito di
più generali programmi di educazione alla salute;
c) promuove l’integrazione delle medicine e delle
pratiche non convenzionali, anche all’interno delle strutture sanitarie
pubbliche e private;
d) verifica e approva i programmi di studio delle
università degli studi e degli istituti privati di formazione
riconosciuti o accreditati di cui al comma 4 dell’articolo 1, ai commi
1 e 2 dell’articolo 8, al comma 1 dell’articolo 17 ed al comma 1
dell’articolo 23 della presente legge;
e) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti le professioni sanitarie non convenzionali di cui agli
articoli 6, 15 e 21 della presente legge;
f) adotta i programmi per la valorizzazione e la
sorveglianza delle professioni sanitarie delle medicine e delle
pratiche non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della
presente legge; a tal fine può stipulare convenzioni con enti
pubblici e privati;
g) esprime parere vincolante per l’inserimento delle
materie di insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7
dell’articolo 1 della presente legge, ai sensi del comma 8 dello stesso
articolo 1, sentite le commissioni per la formazione ai sensi della
lettera d) del comma 4 dell’articolo 9, della lettera c), comma 5,
dell’articolo 18 e della lettera c) comma 4 dell’articolo 24 della
presente legge;
h) esprime parere vincolante per l’accreditamento
delle altre e nuove società e associazioni scientifiche di cui
al comma 2 dell’articolo 2 della presente legge, ai sensi del comma 3
dello stesso articolo 2, sentite le commissione della formazione, ai
sensi della lettera e), comma 4, dell’articolo 9, della lettera d)
comma 5 dell’articolo 18 e della lettera d) comma 4 dell’articolo 24
della presente legge; valuta altresì con le stesse
modalità i ricorsi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della
presente legge.
i) riconosce i titoli di studio equipollenti di cui
al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, conseguiti sia
antecedentemente che successivamente all’entrata in vigore della
presente legge, nei Paesi membri dell’Unione europea e in Paesi terzi,
stabilendo i criteri e le modalità di valutazione previo parere
vincolante delle commissioni per la formazione ai sensi della lettera
f), comma 4, dell’articolo 9, della lettera e), comma 5, dell’articolo
18 e della lettera e), comma 4, dell’articolo 24 della presente legge;
l) designa i propri rappresentanti all’interno del
Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, della presente legge;
m) provvede al riconoscimento del diploma di esperto
nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6
della presente legge nonché all’equiparazione (equipollenza) al
relativo diploma, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente
legge, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge di cui al comma 1
dell’articolo 14 della presente legge, previo parere vincolante
dell’apposita commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo
14 .
n) provvede al riconoscimento del diploma di laurea
nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15
della presente legge nonché alla equiparazione (equipollenza) al
relativo diploma di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente
legge conseguito precedentemente e nei sei anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, di cui al comma 1 dell’articolo
20 della presente legge, previo parere vincolante dell’apposita
commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 20.
o) Provvede al riconoscimento del diploma di laurea
nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 21
della presente legge nonché all’equiparazione (equipollenza) al
relativo diploma di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente
legge conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge di cui al comma 1
dell’articolo 28 della presente legge, previo parere vincolante
dell’apposita commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo
28.
p) Provvede e controlla la formazione continua degli
operatori delle medicine e pratiche non convenzionali; pertanto nomina
un rappresentante per ciascuna delle professioni sanitarie di cui agli
articoli 6, 15 e 21 della presente legge all’interno della Commissione
nazionale per la formazione continua di cui all’articolo 16 ter del
D.L.gs 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazione.
q) trasmette annualmente una relazione al Ministro
della salute sull’attività svolta;
2. La valutazione dei risultati delle ricerche
promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la
programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo
stanziamento dei fondi necessari.
Capo
II
PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN
MEDICINA E CHIRURGIA , DAI LAUREATI IN ODONTOIATRIA E DAI LAUREATI IN
MEDICINA VETERINARIA
Art.6
(Istituzione delle
professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in
medicina e chirurgia, odontoiatria e in medicina veterinaria)
1. Sono istituite le professioni sanitarie non
convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, dai
laureati in odontoiatria e dai laureati in medicina veterinaria,
nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, previo accreditamento
delle società e associazioni scientifiche di riferimento
conseguito ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge.
Tali professioni sanitarie comprendono i seguenti indirizzi:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) omeopatia;
d) omotossicologia;
e) medicina antroposofica;
f) medicina tradizionale cinese;
g) ayurveda;
h) medicina manuale.
2. Possono essere istituite altre e nuove
professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in
medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria, previo
accreditamento delle società ed associazioni scientifiche di
riferimento conseguito ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della
presente legge.
Art.7
(Comunicazione agli
Ordini professionali dei laureati in medicina e chirurgia, dei laureati
in odontoiatria e dei laureati in medicina veterinaria)
1. I laureati in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e medicina veterinaria, già abilitati all’esercizio
delle relative professioni, che hanno conseguito, ai sensi
dell’articolo 8, il diploma di esperto delle professioni sanitarie non
convenzionali previste all’articolo 6 della presente legge, rilasciato
dalle università statali e non statali e dagli istituti privati
di formazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente
legge, sono obbligati a comunicarlo agli ordini professionali di
appartenenza.
Art.8
(Formazione e
commissione per la formazione post-laurea nelle professioni sanitarie
non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e in medicina veterinaria)
1. Le università degli studi statali e non
statali, nell’ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle
proprie risorse finanziarie istituiscono entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, corsi di studi
post-laurea per il rilascio del diploma di esperto nelle professioni
sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di cui all’articolo
6 della presente legge, previo parere vincolante delle commissioni per
la formazione di cui al comma 3 del presente articolo, con le procedure
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, e successive modificazioni, secondo le tipologie indicate
all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Gli istituti privati di formazione, singolarmente
o in associazione, che intendono istituire o attivare corsi di studio
post-laurea per il rilascio del diploma di esperto nelle professioni
sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di cui all’articolo
6 della presente legge, e che possono attestare, attraverso idonea
documentazione, la attività svolta, il curriculum del corpo
docente e la continuità operativa, previo parere vincolante
delle commissioni per la formazione di cui al comma 3, possono ottenere
il riconoscimento, con le procedure di cui all’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive
modificazioni, secondo criteri e modalità stabiliti da un
regolamento emanato, dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il venire meno dei
requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, lettera b), della presente legge.
3. Presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, sono istituite singole commissioni per la
formazione post-laurea per l’agopuntura, la fitoterapia, l’omeopatia,
l’omotossicologia, la medicina antroposofica, la fitoterapia
tradizionale cinese, l’ayurveda, la medicina manuale e per ognuna dei
nuovi indirizzi riconosciuti di cui al comma 2 dell’articolo 6 e al
comma 2 dell’articolo 2 della presente legge, che svolgono i compiti di
cui all’articolo 9 della presente legge.
4. Ciascuna delle commissioni per la formazione di
cui al comma 3 del presente articolo è composta da 21 membri
nominati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero della
salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo i seguenti criteri:
a) un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) due membri designati dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
e) un membro designato dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei medici veterinari;
f) un membro designato dal Tribunale dei diritti del
malato;
g) un membro designato dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5
della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
h) due docenti universitari, esperti nelle medicine e
nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute;
i) nove membri designati di concerto dalle
società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e
delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente
legge per ognuna delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6
della presente legge.
5. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e),
f), g), e h) del comma 4 del presente articolo fanno parte di tutte le
singole commissioni per la formazione, di cui al comma 3 del presente
articolo, per i quali sono anche nominati due membri supplenti, mentre
i membri di cui alla lettera i) sono nominati per ogni professione
sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 6.
6. Le commissioni per la formazione durano in carica
tre anni ed i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le
funzioni di segretario delle singole commissioni per la formazione sono
svolte da funzionari del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con qualifica non inferiore alla
ex ottava qualifica funzionale.
7. L’attività ed il funzionamento delle
commissioni per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalle commissioni
stesse.
Art. 9
(Compiti delle
commissioni per la formazione nelle professioni sanitarie non
convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e in medicina veterinaria)
1. Le commissioni per la formazione di cui
all’articolo 8, comma 3, provvedono alla definizione scientifica e
all’inquadramento nosologico, in relazione all’approccio diagnostico –
terapeutico ed alla delimitazione del loro campo di intervento, delle
professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della
presente legge, su richiesta delle società e associazioni
scientifiche di riferimento di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. Le commissioni per la formazione di cui all’articolo 8,
comma 3, della presente legge, entro tre mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 4 dell’articolo 8 della presente
legge, definiscono le norme relative a:
a) principi generali per la definizione del codice
deontologico delle professioni sanitarie non convenzionali di cui
all’articolo 6 della presente legge;
b) i criteri generali per l’adozione degli
ordinamenti didattici dei corsi di studio post-laurea di cui ai commi 1
e 2 dell’articolo 8 della presente legge;
c) i profili professionali specifici per ciascuna
delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6
della presente legge;
d) i criteri e i gradi della formazione nonché
i programmi ed i contenuti dei corsi di studio post-laurea di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge;
e) i criteri con cui riconoscere gli specifici
profili professionali e le qualifiche necessarie per la scelta dei
coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di studio svolti dalle
università degli studi statali e non statali e dagli istituti
privati di formazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della
presente legge; ci si può avvalere di docenti stranieri che
documentino una comprovata esperienza nella materia e nell’insegnamento;
f) la tenuta di un registro dei docenti;
g) la tenuta di un registro degli istituti privati di
formazioni riconosciuti ai sensi del comma 2 dell’articolo 8.
3. Le commissioni per la formazione istituite ai sensi del
comma 3 dell’articolo 8, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma
2 del presente articolo, si attengono ai seguenti principi:
a) I corsi di studio di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 8 della presente legge devono comprendere un iter di
formazione e il superamento di un esame finale di qualificazione;
b) La durata dei corsi di studio post-laurea non
può essere inferiore a tre anni per un numero di ore complessivo
specifico per ciascun indirizzo ma comunque non inferiore al
conseguimento di ottanta crediti formativi.
c) Le università degli studi statali e non
statali e gli istituti privati di formazione devono garantire lo
svolgimento dell’iter di formazione specifico ed il programma
fondamentale di insegnamento; gli istituti privati di formazione devono
assicurare un numero minimo di almeno cinque docenti;
d) Il diploma di esperto in una o più
professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della
presente legge è rilasciato solo al termine dell’iter completo
di formazione;
e) Per l’accesso ai relativi corsi di studio
post-laurea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge
è richiesta la laurea di medicina e chirurgia, la laurea in
odontoiatria e la laurea in medicina veterinaria.
4. Le commissioni per la formazione istituite ai
sensi del comma 3 dell’articolo 8 della presente legge svolgono inoltre
i seguenti compiti, in conformità alle norme e ai principi di
cui ai commi 1 e 2:
a) esprimono pareri vincolanti per l’istituzione dei
corsi di studio post-laurea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della
presente legge;
b) esprimono parere vincolante per la revoca del
riconoscimento degli istituti privati di formazione di cui al comma 2
dell’articolo 8 della presente legge, per il venir meno dei requisiti
in relazione alla mancata conformità delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 del presente articolo;
c) esprimono pareri vincolanti per l’accreditamento
degli istituti di formazione di cui al comma 5 dell’articolo 1 della
presente legge;
d) esprimono, su richiesta della commissione
permanente, parere per l’inserimento delle materie di insegnamento nei
corsi di laurea, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera g),
della presente legge;
e) esprimono, su richiesta della Commissione
permanente, parere per l’accreditamento di altre e nuove società
e associazioni scientifiche di riferimento come stabilito dall’articolo
5, comma 1, lett. h), della presente legge, nonché per i ricorsi
di cui al comma 1 dell’articolo 2, ai sensi della lettera h), comma 1,
dell’articolo 5.
f) Esprimono, su richiesta della commissione
permanente, parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di
studio equipollenti, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera
i), della presente legge;
5. Le commissioni per la formazione istituite ai
sensi del comma 3 dell’articolo 8 della presente legge, presentano al
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca un
rapporto annuale sul lavoro svolto.
Art. 10
(Medicinali non
convenzionali)
1. Presso il Ministero della salute sono istituite,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, singole
commissioni per i medicinali utilizzati per l’esercizio dalle
professioni sanitarie non convenzionali per gli indirizzi della
fitoterapia, dell’omeopatia, della medicina antroposofica,
dell’omotossicologia, della medicina tradizionale cinese, dell’ayurveda
esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, dai laureati in
odontoiatria e dai laureati in medicina veterinaria nell’ambito delle
rispettive sfere di competenza di cui al comma 1 dell’articolo 6
nonché da altre e nuove professioni sanitarie non convenzionali
di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 della presente legge.
2. Le commissioni di cui al comma 1 del presente
articolo svolgono i seguenti compiti:
a) definiscono i criteri di qualità, sicurezza
ed efficacia richiesti per l’autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali utilizzati per l’esercizio professionale di ciascuna
delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 del
presente articolo;
b) ai fini di cui alla lettera a) esprimono parere
vincolante ai sensi del comma 3 del presente articolo;
c) valutano la rispondenza dei medicinali ai
requisiti fissati dalle normative nazionali e dell’Unione europea;
d) provvedono all’elaborazione di prontuari
farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi delle medicine non
convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo;
e) esprimono parere vincolante per la pubblicazione
dei prontuari farmaceutici specifici di cui alla lettera d) del
presente comma, ai sensi del comma 3 dell’articolo 11;
f) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, anche con procedura
semplificata, dei medicinali;
g) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti già
registrati o autorizzati in uno Stato membro dell’Unione europea e
presenti nel mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di cui al comma 2 dell’articolo 11 della
presente legge;
h) esprimono parere sulle procedure comunitarie per
la registrazione e l’autorizzazione all’immissione in commercio dei
medicinali di cui al comma 1 del presente articolo;
i) definiscono le linee di indirizzo delle
attività di farmacovigilanza di cui al comma 4 all’art.
11, della presente legge;
l) trasmettono annualmente una relazione al Ministro
della salute sull’attività svolta.
3. Allo scopo di definire i criteri di
qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali non convenzionali
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute
definisce con proprio decreto le procedure da seguire per le prove
farmacologiche, tossicologiche e chimiche, ai fini dell’autorizzazione
dell’emissione in commercio dei singoli prodotti previo parere
vincolante delle commissioni di cui al comma 1 del presente articolo,
ai sensi della lettera b) comma 2 del presente articolo.
4. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è sostituito dal seguente:
“ La commissione unica del farmaco è nominata con decreto del
Ministro della salute e presieduta dal Ministro stesso o dal
vicepresidente da lui designato ed è composta da sedici esperti,
di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche,
biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano, e nove nominati dal Ministro della salute, dei quali tre fra
gli esperti delle medicine non convenzionali. La commissione dura in
carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati una sola
volta.”
5. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1
è composta da 28 membri, nominati con decreto del Ministro della
salute da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo i seguenti criteri:
a) un rappresentante del Ministero della salute con
funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano;
d) due membri designati dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
e) un membro designato dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei medici veterinari;
f) due membri designati dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei farmacisti;
g) un membro designato dal Tribunale dei diritti del
malato;
h) un membro designato dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5
della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
i) due esperti nella produzione, nella
commercializzazione e nel controllo dei medicinali non convenzionali,
con esperienza professionale continuativa di almeno dieci anni,
designati di concerto dalle associazioni dei produttori dei farmaci non
convenzionali e nominati dal Ministro della salute, sentita la
Commissione unica del farmaco;
l) due ricercatori esperti nelle medicine non
convenzionali, designati di concerto dalle società e
associazioni scientifiche accreditate di cui all’articolo 2 della
presente legge, per gli indirizzi di cui al comma 1 del presente
articolo;
m) dodici membri designati di concerto dalle
società e associazioni scientifiche accreditate delle
professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 2 della
presente legge, per ognuno degli indirizzi di cui al comma 1 del
presente articolo.
6. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l) del comma 5 del presente articolo fanno parte di
tutte le singole commissioni per i medicinali non convenzionali di cui
al comma 1 del presente articolo, per i quali sono anche nominati due
membri supplenti, mentre i membri di cui alla lettera m) sono nominati
per ognuno degli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Le commissioni per i farmaci non convenzionali di
cui al comma 1 del presente articolo informano periodicamente la
Commissione permanente di cui all’articolo 4 delle decisioni di
interesse generale e presentano al Ministero della salute un rapporto
annuale sul lavoro svolto.
8. Le commissioni di cui al comma 1 durano in carica
tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le
funzioni di segretario delle singole commissioni sono svolte da
funzionari del Ministero della salute con qualifica non inferiore alla
ex ottava qualifica funzionale.
9. L’attività ed il funzionamento delle
commissioni di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati
da un regolamento interno approvato dalle commissione stesse.
Art. 11
(Prontuario
farmaceutico dei medicinali non convenzionali. Norme per la
farmacovigilanza)
1. I medicinali non convenzionali di cui al comma 1
dell’articolo 10 sono regolamentati secondo le specifiche farmacopee e
sono a tutti gli effetti equiparati alle medicine convenzionali.
2. I medicinali già registrati o autorizzati
in uno Stato membro dell’Unione europea e presenti nel mercato da
almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
possono essere registrati in Italia nelle corrispondenti farmacopee, di
cui al comma 1 del presente articolo, previo parere vincolante espresso
dalle Commissioni per i medicinali non convenzionali ai sensi della
lettera h) comma 2 dell’articolo 10 della presente legge.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto,
sentite le commissioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della
presente legge, che esprimono parere ai sensi della lettera f) comma 2
dello stesso articolo 10, autorizza la pubblicazione dei prontuari
farmaceutici di ciascuna delle medicine non convenzionali di cui al
comma 1 dello stesso articolo 10. I prontuari farmaceutici sono
aggiornati almeno ogni due anni.
4. Il monitoraggio continuo di eventuali reazioni
avverse da medicinali non convenzionali deve essere condotto secondo le
linee di indirizzo di cui alla lettera i), comma 2, dell’articolo 10
della presente legge, con le schede di rilevazione e segnalazione
previste dalla legislazione vigente per le specialità
medicinali, adeguatamente modificate.
5. Le schede di cui al comma 4 del presente
articolo devono essere inviate al Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della salute, attraverso
il servizio farmaceutico dell’azienda sanitaria locale competente.
Art. 12
(Prescrizioni di
medicinali non convenzionali)
1. Le prescrizioni di medicinali non convenzionali
di cui al comma 1 dell’articolo 10 della presente legge o l’attuazione
di pratiche agopunturistiche devono essere effettuate esclusivamente
dai laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e
odontoiatria, fatta salva la vendita di quei prodotti per i quali non
è prevista la ricetta medica.
Art. 13
(Imposta sul valore
aggiunto)
1. L’imposta sul valore aggiunto applicata ai
medicinali non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 10 della
presente legge non può essere superiore all’aliquota massima
prevista dalla legislazione vigente per le altre preparazioni
medicinali.
Art. 14
(Disposizioni
transitorie. Riconoscimento ed equiparazione del diploma di esperto
nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati
in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria)
1. Alla data di entrata in vigore della presente
legge il riconoscimento del diploma di esperto nelle professioni
sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della presente legge
nonché l’equiparazione (equipollenza) al relativo diploma di cui
ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge conseguito
precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge presso università statali e non
statali e istituti privati di formazione viene effettuato, su richiesta
degli interessati, dalla commissione permanente di cui all’articolo 4
della presente legge, previo parere vincolante della commissione di cui
al comma 2.
2. Presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita
un’apposita commissione per la valutazione del diploma di esperto nelle
professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della
presente legge, conseguito precedentemente e nei quattro anni
successivi all’entrata in vigore della presente legge.
3. La commissione di cui al comma 2 del presente
articolo, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi
2 e 3 dell’articolo 9 della presente legge, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la sussistenza de i requisiti richiesti
per il riconoscimento del titolo di studio post-laurea ;
b) valuta i titoli posseduti;
c) valuta il curriculum professionale, i corsi di
studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d) qualora non ritenga sufficiente i requisiti
posseduti di cui alle lettere b) e c) del presente comma, stabilisce la
necessaria integrazione da conseguire presso le università
statali e non statali di cui al comma 1 dell’articolo 8 o presso gli
istituti privati di formazione di cui al comma 2 dello stesso articolo
8 della presente legge;
e) esprime parere vincolante alla commissione
permanente di cui all’articolo 4, in merito al riconoscimento del
diploma di esperto, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera
m).
4. La commissione di cui al comma 2 del presente
articolo è composta dai seguenti membri, nominati con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:
a) un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) due laureati in medicina e chirurgia, esperti
nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dalla
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri;
e) un laureato in odontoiatria esperto nelle medicine
e nelle pratiche non convenzionali, designato dalla Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
f) un laureato in medicina veterinaria esperto nelle
medicine e nelle pratiche non convenzionali designato dalla Federazione
degli Ordini dei medici veterinari;
g) due docenti universitari designati di concerto
dalle società e associazioni scientifiche accreditate di cui
all’articolo 2 della presente legge, per le professioni sanitarie non
convenzionali di cui all’articolo 6 della presente legge;
h) due membri designati di concerto dalle
società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e
delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente
legge per ognuna delle professioni sanitarie di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 6 della presente legge.
5. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede con
proprio decreto al riconoscimento e all’equiparazione dei titoli di cui
al comma 1 del presente articolo.
6. La commissione di cui al comma 2 del presente
articolo dura in carica sei anni al termine dei quali decade. Le
funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
7. L’attività e il funzionamento della
commissione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati
da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo
presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Capo
III
PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DA OPERATORI IN
POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA
Art. 15
(Istituzione delle
professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in
possesso di diploma di laurea specialistica)
1. Sono istituite le professioni sanitarie non
convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e in osteopatia
disciplinate dalla presente legge, previo accreditamento delle
società e associazioni scientifiche di riferimento conseguito ai
sensi del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge.
2. Possono essere istituite altre e nuove
professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in
possesso di laurea specialistica con ordinamenti didattici, profili e
formazione professionale ai sensi dell’articolo 18 della presente
legge, previo accreditamento delle società e delle associazioni
scientifiche di riferimento conseguito ai sensi del comma 2
dell’articolo 2 della presente legge.
3. La denominazione di chiropratico è
equivalente a quella di laureato in chiropratica e la denominazione di
osteopata è equivalente a quella di laureato in osteopatia.
Art. 16
(Ordini ed Albi
professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate
da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica)
1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, gli ordini e gli albi professionali per ognuna
delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15
della presente legge ai quali si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
n. 233, e successive modificazioni.
2. Possono iscriversi ai rispettivi Albi di cui al
comma 1 del presente articolo i laureati di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 15 della presente legge che hanno conseguito il diploma
di laurea rilasciato dalle università degli studi statali e non
statali di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge e che
abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio professionale.
3. Le iscrizioni agli Albi professionali di cui al
comma 1 del presente articolo sono obbligatori per l’esercizio delle
professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in
chiropratica e dai laureati in osteopatia di cui all’articolo 15 della
presente legge.
4. Agli iscritti agli albi di cui al presente
articolo si applica l’articolo 622 del Codice Penale.
Art. 17
(Formazione e
commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non
convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea
specialistica)
1. Le università degli studi statali e non
statali, nell’ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle
proprie risorse finanziarie, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, istituiscono, in conformità alle
disposizioni di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 59, corsi di laurea per il rilascio del diploma di laurea
nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati
di cui all’articolo 15 della presente legge, previo parere vincolante
delle commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente
articolo, espresso ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a),
della presente legge.
2. Presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, sono istituite singole commissioni per la
formazione per ognuno degli indirizzi di cui all’articolo 15 che
svolgono i compiti di cui all’articolo 18 della presente legge.
3. Ciascuna delle commissioni per la formazione di
cui al comma 2 del presente articolo è composta da 16 membri
nominati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero della
salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo i seguenti criteri:
a) un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un membro designato dall’Ordine professionale di
riferimento;
e) un membro designato dal Tribunale dei diritti del
malato;
f) un membro designato dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5
della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
g) due docenti universitari esperti nelle medicine e
nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute;
h) sei membri designati di concerto dalle
società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e
delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente
legge, per ognuna delle professioni sanitarie di cui all’articolo 15
della presente legge.
4. I membri di cui alle lettere a), b), c), e), f) e
g) del comma 3 del presente articolo fanno parte di tutte le
commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo
per i quali è anche nominato un membro supplente, mentre i
membri di cui alla lettera d) e h) sono nominati per ognuna delle
professioni sanitarie di cui all’articolo 15.
5. Le commissioni per la formazione di cui al comma
2 del presente articolo durano in carica tre anni ed i suoi
membri possono essere confermati per una sola volta. Le funzioni
di segretario delle commissioni per la formazione sono svolte da
funzionari del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca con qualifica non inferiore all’ex ottava qualifica
funzionale.
6. L’attività ed il funzionamento delle
commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo
sono disciplinati dal regolamento interno approvato dalle commissioni
stesse.
Art.18
(Compiti delle
commissioni per la formazione nelle professioni sanitarie non
convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea
specialistica)
1. Le commissioni per la formazione di cui al comma
2 dell’articolo 17 della presente legge provvedono alla definizione
scientifica e all’inquadramento nosologico, in relazione all’approccio
diagnostico - terapeutico e alla delimitazione del relativo campo di
intervento, delle professioni sanitarie non convenzionali di cui
all’articolo 15 della presente legge, su richiesta delle società
e associazioni scientifiche di riferimento di cui all’articolo 2 della
presente legge.
2. Le commissioni per la formazione di cui al comma
2 dell’articolo 17 della presente legge, entro tre mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 17 della
presente legge, definiscono:
a) i principi generali per la definizione dei codici
deontologici delle professioni sanitarie non convenzionali di cui
all’articolo 15 della presente legge;
b) i criteri generali per l’adozione degli
ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1
dell’articolo 17 della presente legge;
c) i profili professionali specifici per ciascuna
delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15;
d) i criteri e i gradi della formazione nonché
i programmi ed i contenuti dei corsi di laurea di cui al comma 1
dell’articolo 17 della presente legge;
e) i criteri con cui riconoscere gli specifici
profili professionali e le qualifiche necessarie per la scelta dei
coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al
comma 1 dell’articolo 17 della presente legge, non escludendosi la
possibilità di avvalersi di docenti stranieri che
documentino una comprovata esperienza nella materia e nell’insegnamento;
f) le disposizioni per la tenuta di un registro dei
docenti.
3. Le commissioni per la formazione di cui al comma
2 dell’articolo 17 della presente legge, nell’esercizio delle funzioni
di cui al comma 2 del presente articolo, si attengono ai seguenti
principi:
a) i corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo
17 della presente legge devono comprendere un iter di formazione,
la discussione di una tesi di laurea finale;
b) la durata dei corsi di laurea di cui al comma 1
dell’articolo 17 della presente legge non deve essere inferiore a
cinque anni accademici con un biennio in comune con la facoltà
di medicina e chirurgia con un numero complessivo di crediti formativi
non inferiore a 300;
c) le università degli studi statali e non
statali devono garantire lo svolgimento dei corsi di laurea ed il
programma fondamentale di insegnamento;
d) i diplomi di laurea delle professioni
sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15
della presente legge sono rilasciati solo al termine dell’iter
completo di formazione;
e) per l’iscrizione ai relativi corsi di laurea di
cui al comma 1 dell’articolo 17, è richiesto il diploma di
scuola media superiore.
4. Le commissioni per la formazione di cui al comma
2 dell’articolo 17 della presente legge, nello svolgimento delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3, tengono conto degli standards educativi
riconosciuti dalle associazioni europee di rappresentanza dei
chiropratici e degli osteopati.
5. Le commissioni per la formazione di cui al comma
2 dell’articolo 17 della presente legge svolgono inoltre i seguenti
compiti:
a) esprimono parere vincolante per l’istituzione dei
corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge;
b) esprimono parere vincolante per l’accreditamento
degli istituti di formazione di cui al comma 5 dell’articolo 1 della
presente legge;
c) esprimono parere per l’inserimento delle materie
di insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7 dell’articolo 1
della presente legge, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, su
richiesta della commissione permanente di cui all’articolo 4;
d) esprimono parere per l’accreditamento di altre e
nuove società e associazioni scientifiche di riferimento di cui
all’articolo 2, comma 2, nonché per il ricorso di cui
all’articolo 2, comma 1, su richiesta della commissione permanente di
cui all’articolo 4, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera h);
e) esprimono parere vincolante per il riconoscimento
dei titoli di studio equipollenti di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera i) della presente legge, per le professioni sanitarie non
convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge;
f) esprimono parere vincolante per l’istituzione dei
profili professionali delle professioni sanitarie non convenzionali di
cui all’articolo 15 della presente legge, ai sensi del comma 3
dell’articolo 19 della presente legge.
6. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17
della presente legge presentano al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro
svolto.
Art. 19
(Competenze
professionali e profili degli operatori in possesso del diploma di
laurea specialistica)
1. L’intervento del chiropratico e dell’osteopata
sul paziente avviene solo manualmente con l’esclusione della
prescrizione dei farmaci e della effettuazione di ogni intervento
chirurgico.
2. Le competenze professionali degli altri operatori
riconosciuti di cui all’articolo 15, comma 2 della presente legge
vengono stabilite in conformità all’articolo 18, commi 2 e 3
nonché ai relativi profili professionali di cui al comma 3 del
presente articolo.
3. Il Ministro della salute con il parere vincolante
delle commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17
della presente legge, ai sensi della lettera f), comma 5, dell’articolo
18 della presente legge, con proprio decreto istituisce i profili
professionali relativi alle professioni sanitarie non convenzionali di
cui all’articolo 15 della presente legge.
Art. 20
(Disposizioni
transitorie – Riconoscimento ed equiparazione del diploma di laurea
nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori
in possesso di diploma di laurea specialistica)
1. Alla data di entrata in vigore della presente
legge, il riconoscimento del diploma di laurea delle professioni
sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente
legge, nonché l’equiparazione (equipollenza) al relativo diploma
di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge conseguito
precedentemente e nei sei anni successivi all’entrata in vigore della
presente legge presso istituti privati di formazione, viene effettuato,
su richiesta degli interessati, dalla commissione permanente di cui
all’articolo 4, previo parere vincolante della commissione di cui al
comma 2 del presente articolo.
2. Presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, è istituita un’apposita commissione
per la valutazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie
non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge
conseguito precedentemente e nei sei anni successivi all’entrata in
vigore della presente legge.
3. La commissione di cui al comma 2 del presente
articolo, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi
2 e 3 dell’articolo 18 della presente legge, svolge i seguenti compiti:
a) Verifica la sussistenza dei requisiti richiesti
per il riconoscimento del diploma di laurea;
b) valuta i titoli posseduti;
c) valuta il curriculum professionale, i corsi di
studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d) qualora non ritenga sufficiente i requisiti
posseduti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le
università statali e non statali di cui al comma 1 dell’articolo
17 della presente legge;
e) esprime parere vincolante alla commissione
permanente di cui all’articolo 4 della presente legge, in merito al
riconoscimento del diploma di laurea come stabilito dall’articolo 5,
comma 1, lettera n).
4. La commissione di cui al comma 2 del presente
articolo è composta dai seguenti membri nominati con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un membro designato dal ciascuno degli organi
professionali di cui al comma 1 dell’articolo 16 della presente
legge;
e) due docenti universitari designati di concerto
dalle società e associazioni scientifiche accreditate di cui
all’articolo 2 della presente legge, per le professioni sanitarie non
convenzionali di cui all’articolo15 della presente legge;
f) tre membri designati di concerto dalle
società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e
delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente
legge per ognuna delle professioni sanitarie di cui all’articolo 15
della presente legge.
5. Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
provvede con proprio decreto al riconoscimento e all’equiparazione dei
titoli di cui al comma 1 del presente articolo.
6. La commissione di cui al comma 2 del presente
articolo dura in carica sette anni, al termine dei quali decade. Le
funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
7. L’attività e il funzionamento della
Commissione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati
da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 del presente
articolo presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Capo
IV
PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DA OPERATORI NON
MEDICI
Art. 21
(Istituzione delle
professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non
medici)
1. Sono istituite le professioni sanitarie non
convenzionali esercitate da operatori non medici, disciplinate dalla
presente legge, previo accreditamento delle società e
associazioni scientifiche di riferimento ai sensi del comma 1
dell'articolo 2 della presente legge, che comprendono:
a) la naturopatia;
b) lo shiatsu;
c) la riflessologia;
d) la pranoterapia;
2. Possono essere istituite altre e nuove
professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non
medici, previo accreditamento delle società e associazioni
scientifiche di riferimento ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della
presente legge.
Art. 22
(Ordini e Albi
professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate
da operatori non medici)
1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, gli ordini e gli albi professionali per ognuna
delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori
non medici di cui all’articolo 21 della presente legge, ai quali si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato, 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni.
2. Possono iscriversi agli albi di cui al comma 1
del presente articolo gli operatori non medici delle professioni
sanitarie non convenzionali che hanno conseguito il diploma di laurea
rilasciato dalle università degli studi statali e non statali di
cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge.
3. Le iscrizioni agli albi professionali di cui al
comma 1 del presente articolo sono obbligatorie per l’esercizio delle
professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non
medici di cui all’articolo 21 della presente legge.
4. Agli iscritti agli di cui al presente articolo si
applica l’articolo 622 del codice penale.
Art. 23
(Formazione e
commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non
convenzionali esercitate da operatori non medici)
1. Le università degli studi statali e non
statali, nell’ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle
proprie risorse finanziarie, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, istituiscono corsi di laurea triennali per
il rilascio del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non
convenzionali esercitate da operatori non medici di cui all’articolo 21
della presente legge previo parere vincolante della commissione per la
formazione di cui al comma 2 del presente articolo ai sensi della
lettera a), comma 4, dell’articolo 24 della presente legge in
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e comunque disciplinati dalla
normativa vigente in materia di studi di livello universitario.
2. Presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca , senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, sono istituite singole commissioni per la
formazione per ognuno degli indirizzi di cui all’articolo 21 che
svolgono i compiti di cui all’articolo 24 della presente legge.
3. Ciascuna delle commissioni per la formazione di
cui al comma 2 del presente articolo è composta da 16
membri nominati con decreto dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università, e della ricerca, d’intesa con il Ministero
della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:
a) un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano;
d) un membro designato dall’Ordine professionale di
riferimento;
e) un membro designato dal Tribunale dei diritti del
malato;
f) un membro designato dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5
della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni;
g) due docenti universitari, esperti nelle medicine e
nelle pratiche non convenzionali nominati dal Ministro della
salute;
h) sei membri designati di concerto dalle
società ed associazioni scientifiche accreditate delle medicine
e delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente
legge per le professioni sanitarie non convenzionali di cui
all’articolo 21 della presente legge;
4. I membri di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del
comma 3 del presente articolo fanno parte di tutte le singole
commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo,
per i quali sono anche nominati due membri supplenti, mentre i membri
di cui alle lettere d) ed h) sono nominati per ognuna delle professioni
sanitarie di cui all’articolo 21 comma 1 e 2 della presente legge.
5 Le commissioni per la formazione
di cui al comma 2 del presente articolo, durano in carica tre
anni ed i suoi membri n possono essere confermati per una
sola volta. Le funzioni di segretario delle commissioni per la
formazione sono svolte da funzionari del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca con
qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
6. L’attività ed il funzionamento della
commissione per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo
sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla commissione
stessa.
Art. 24
(Compiti delle
commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non
convenzionali esercitate da operatori non medici)
1. Le commissioni per la formazione di cui al comma
2 dell’articolo 23 della presente legge, provvedono alla definizione
scientifica e all’inquadramento nosologico in relazione agli specifici
ambiti operativi e alla delimitazione del relativo campo di intervento
delle professioni sanitarie non convenzionali di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 21 della presente legge, su richiesta delle
società e associazioni scientifiche di riferimento di cui
all’articolo 2 della presente legge.
2. Le commissioni per la formazione di cui al comma
2 dell’articolo 23 della presente legge, entro tre mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 23 della
presente legge definiscono:
a) principi generali per la definizione del codice
deontologico delle professioni sanitarie non convenzionali di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge;
b) i criteri generali per l’adozione degli
ordinamenti didattici dei corsi di laurea triennali di cui al comma 1
dell’articolo 23 della presente legge;
c) i profili professionali specifici per ciascuna
delle professioni sanitarie non convenzionali di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 21 della presente legge;
d) i criteri e i gradi della formazione nonché
i programmi e i contenuti dei corsi di laurea triennali di cui al comma
1 dell’articolo 23 della presente legge;
e) i criteri con cui riconoscere gli specifici
profili professionali e le qualifiche necessarie per la scelta dei
coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al
comma 1 dell’articolo 23 della presente legge ,non escludendosi la
possibilità di avvalersi di docenti stranieri che documentino
una comprovata esperienza nella materia e nell’insegnamento.
f) Le disposizione per la tenuta di un registro dei
docenti;
3. Le commissioni per la formazione di cui al comma
2 dell’articolo 23 della presente legge, nell’esercizio delle funzioni
di cui al comma 2 del presente articolo, si attengono ai seguenti
principi:
a) i corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo
23 della presente legge devono comprendere un iter di formazione
e la discussione di una tesi di laurea finale;
b) La durata dei corsi di laurea di cui al comma 1
dell’articolo 23 della presente legge non deve essere inferiore a tre
anni accademici con un numero complessivo di crediti formativi non
inferiore a 180;
c) Le università degli studi statali e non
statali devono garantire lo svolgimento dei corsi di laurea ed il
programma fondamentale di insegnamento;
d) Il diploma di laurea nelle professioni sanitarie
non convenzionali esercitate da operatori non medici di cui ai commi 1
e 2 dell’articolo 21 della presente legge sono rilasciati solo al
termine dell’iter completo di formazione;
e) per l’iscrizione ai relativi corsi di laurea di
cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge è richiesto
il diploma di scuola media superiore.
4. Le commissioni per la formazione di cui al comma
2 dell’articolo 23 della presente legge svolgono inoltre i seguenti
compiti:
a) esprimono parere vincolante per l’istituzione dei
corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge;
b) esprimono parere vincolante per l’accreditamento
degli istituti di formazione di cui al comma 5 dell’articolo 1 della
presente legge in conformità alle norme e ai principi di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo;
c) esprimono parere per l’inserimento delle materie
di insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7 dell’articolo 1
della presente legge ai sensi del comma 8 dello stesso articolo su
richiesta della commissione permanente di cui all’articolo 4;
d) esprimono parere per l’accreditamento di altre e
nuove società e associazioni scientifiche di riferimento di cui
al comma 2 dell’articolo 2, nonché per il ricorso di cui
all’articolo 2, comma 1, su richiesta della commissione permanente di
cui all’articolo 4, ai fini dell’espletamento di compiti di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera h);
e) esprimono parere vincolante per il riconoscimento
dei titoli di studio equipollenti di cui all’articolo 5, comma1,
lettera i) della presente legge, per le professioni sanitarie non
convenzionali di cui all’articolo 21, commi 1 e 2 della presente
legge;
f) esprimono parere vincolante per l’istituzione dei
profili professionali delle professioni sanitarie non convenzionali di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge ai sensi del
comma 2 dell’articolo 25 della presente legge.
5. Le commissioni per la formazione di cui al comma
2 dell’articolo 23 della presente legge presentano al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca un rapporto
annuale sul lavoro svolto.
Art. 25
(Profili e
competenze professionali per gli operatori non medici delle professioni
sanitarie non convenzionali)
1. Agli operatori non medici delle professioni
sanitarie non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21
della presente legge svolgono con autonomia professionale le
attività dirette alla prevenzione e alla salvaguardia della
salute individuale e collettiva espletando le funzioni definite dai
relativi profili professionali di cui al comma 2 del presente articolo;
non è comunque consentito effettuare diagnosi e pertanto la loro
attività professionale integra percorsi diagnostico terapeutici
definiti dai laureati in medicina e chirurgia, dai laureati in
odontoiatria e dai laureati in medicina veterinaria.
2. Il Ministro della salute con il parere vincolante
della commissione per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23
della presente legge ai sensi del comma 1 e della lettera f) comma 4
dell’articolo 24 della presente legge, con proprio decreto, ai sensi
dell’articolo 1 comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, istituisce
i profili professionali relativi alle professioni sanitarie di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge.
Art. 26
(Normative per le
professioni sanitarie non convenzionali di operatore della
pranoterapia. Commissione tecnica)
1. Sono ammessi ai corsi di laurea di cui al comma 1
dell’articolo 23 della presente legge nella professione sanitaria non
convenzionale di operatore della pranoterapia di cui alla lettera d)
comma 1 dell’articolo 21 della presente legge, coloro che hanno
ottenuto dalla commissione di cui al comma 2 del presente articolo
l’attestato che certifichi la capacità di emissione di flussi
bioenergetici a fini terapeutici.
2. Presso il Ministero della salute senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita una
commissione tecnica per la certificazione delle capacità di
emissione di flussi bioenergetici a fine terapeutico di cui al comma 1
del presente articolo.
3. La commissione tecnica di cui al comma 2 del
presente articolo determina i criteri e stabilisce le modalità
nonché i relativi percorsi per la verifica del possesso delle
capacità di emissione di flussi bioenergetici di cui al comma 1
del presente articolo.
4. la commissione tecnica di cui al comma 2 del
presente articolo è composta dai seguenti membri nominati con
decreto del Ministro della salute, entro tre mesi dall’entrata in
vigore della presente legge:
a) un rappresentante del Ministero della salute con
funzioni di presidente;
b) due esperti in pranoterapia designati dalle
società e associazioni scientifiche accreditate nel settore di
cui all’articolo 2 della presente legge;
c) due medici, di cui uno almeno esperto in
pranoterapia, su indicazione della Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e odontoiatri;
d) un biologo, docente universitario, su indicazione
della Federazione nazionale degli ordini biologi;
5. La commissione tecnica di cui al comma 2 del
presente articolo, dura in carica tre anni e i suoi membri non possono
esseri nominati per più di due volte, il segretario della
commissione tecnica è un funzionario del Ministero della salute
con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
6. L’attività e il funzionamento della
commissione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione
stessa.
7. Le eventuali spese per il funzionamento della
commissione tecnica di cui al comma 1 del presente articolo sono poste
a carico del Ministero della salute che vi provvede nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio esistenti.
8. La commissione tecnica di cui al comma 2
del presente articolo presente al Ministro della salute un
rapporto annuale sull’attività svolta.
Art. 27
(Operatori non
medici delle professioni sanitarie – laureati in scienze motorie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonché delle professioni ostetriche di cui alla legge 26
febbraio 1999, n. 42, e alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e i laureati
in scienze motorie di cui Decreto Ministeriale 28/11/2000, possono
accedere ai corsi di laurea triennali istituiti presso le
università degli studi statali e non statali di cui al comma 1
dell’articolo 23 della presente legge per l’esercizio delle professioni
sanitarie non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21
della presente legge ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Gli operatori non medici e i laureati in scienze
motorie di cui al comma 1 del presente articolo, possono richiedere il
riconoscimento da parte del Senato Accademico delle università
statali e non statali di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente
legge, degli esami già sostenuti e un eventuale
abbreviamento del corso di laurea triennale di cui al comma 1
dell’articolo 23 della presente legge, in conformità di quanto
disposto dal comma 1 dell’articolo 23 e dei commi 2 e 3 dell’articolo
24 della presente legge.
Art. 28
(Disposizioni
transitorie. Riconoscimento ed equiparazione del diploma di laurea
nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori
non medici.)
1. Alla data di entrata in vigore
della presente legge, il riconoscimento del diploma di laurea delle
professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo
21 della presente legge nonché l’equiparazione al relativo
diploma di cui al comma 1 dell’art. 23 della presente legge, conseguito
precedentemente e nei quattro anni successivi all’entrata in vigore
della presente legge presso istituti privati di formazione, viene
effettuato, su richiesta degli interessati, dalla commissione
permanente di cui all’articolo 4, previo parere vincolante della
commissione di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, è istituita un’apposita commissione
per la valutazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie
non convenzionali di cui all’articolo 21 della presente legge
conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi all’entrata in
vigore della presente legge.
3. La commissione di cui al comma 2 del
presente articolo, in conformità alle norme e ai principi di cui
ai commi 2 e 3 dell’articolo 24 della presente legge, svolge i seguenti
compiti:
a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti
per il riconoscimento del diploma di laurea;
b) valuta i titoli posseduti;
c) valuta il curriculum professionale, i corsi di
studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d) qualora non ritenga sufficiente i requisiti
posseduti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso
l’università statale e non statale di cui al comma 1
dell’articolo 23 della presente legge;
e) esprime parere vincolante alla commissione
permanente di cui all’articolo 4 della presente legge, in merito al
riconoscimento del diploma di laurea come stabilito dall’articolo 5,
comma1, lettera o).
4. La commissione di cui al comma 2 del
presente articolo è composta dai seguenti membri, nominati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca , d’intesa con il Ministro della salute, entro rte mesi
dall’entrata in vigore della presente legge:
a) un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, da ciascuno degli Ordini
professionali di cui al comma 1 dell’articolo 22 della presente legge;
d) un membro designato da ciascuno degli organi
professionali di cui al comma 1 dell’articolo 22 della presente legge;
e) due docenti universitari designati di concerto
dalle società e associazioni scientifiche accreditate di cui
all’articolo 2 della presente legge, per le professioni sanitarie non
convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente
legge;
f) tre membri designati di concerto dalle
società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e
delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente
legge per ognuna delle professioni sanitarie di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 21 della presente legge.
5. Il Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
provvede con proprio decreto al riconoscimento e all’equiparazione dei
titoli di cui al comma 1 del presente articolo..
6. La commissione di cui al comma 2 del presente
articolo dura in carica sei anni, al termine dei quali decade. Le
funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
del ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica
funzionale
7. L’attività e il funzionamento di cui al
comma 2 del presente articolo sono disciplinate da un regolamento
interno approvato dalla commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 del presente
articolo presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Capo
V
NORME FINALI
Art. 29
(Relazione al
Parlamento)
1. Il Governo trasmette ogni anno una relazione al
Parlamento sullo Stato di attuazione della presente legge.
Art. 30
(Entrata in vigore)
omissis