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Proposta
di legge Galletti
Articolo 1
(Finalità e
oggetto della legge)
- La Repubblica italiana riconosce il principio
del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso
della scienza e dell’arte medica e riconosce il valore diagnostico e
terapeutico degli indirizzi terapeutici non convenzionali affermatisi
nell’ambito della cultura europea negli ultimi decenni, quali
l’agopuntura, la fitoterapia, l’omeopatia, l’antroposofia,
l’omotossicologia e le terapie orientali.
- La Repubblica italiana garantisce la
libertà delle scelte terapeutiche adottate consapevolmente dal
paziente e dal medico curante nel più scrupoloso rispetto della
deontologia professionale, mettendo in opera ogni mezzo per rimuovere
tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena disponibilità
dei medicinali e dei presidi terapeutici utilizzati nella pratica degli
indirizzi terapeutici non convenzionali.
- Le università statali e private, nei
corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, medicina
veterinaria, farmacia, chimica e scienze biologiche, forniscono una
conoscenza di base delle varie metodiche delle terapie e cure non
convenzionali.
- Entro sei mesi dall’entrata in vigore della
legge, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, con proprio decreto, definisce gli insegnamenti da
inserire nei corsi di laurea di cui al comma 3.
- Nell’interesse supremo dei pazienti lo Stato
provvede a un’adeguata qualificazione professionale degli operatori
sanitari propri degli indirizzi terapeutici non convenzionali, ovvero
quelle terapie non vigilate ai sensi dell’articolo 99 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, promuovendo l’istituzione di appositi corsi di formazione,
controllandone l’attività e reprimendo l’esercizio per fini
illeciti delle terapie non convenzionali.
Articolo 2
(Indirizzi terapeutici non convenzionali)
- Ai medici che praticano l’agopuntura, la
fitoterapia, l’omeopatia, l’antroposofia, l’omotossicologia, le
medicine orientali è consentito di definire pubblicamente la
loro qualificazione professionale.
- All’interno del Consiglio superiore di
sanità, è obbligatoria la partecipazione di un
rappresentante per ciascuno dei sei indirizzi terapeutici di cui al
comma 1.
- Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione unica del farmaco è nominata con decreto del
Ministro della sanità ed è presieduta dal Ministro stesso
o dal vicepresidente da lui designato ed è composta da quindici
esperti, di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze
mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e
otto nominati dal Ministro della sanità, dei quali due tra gli
esperti delle terapie non convenzionali iscritti nei registri, previsti
all'art. 4 della seguente legge. La Commissione dura in carica quattro
anni e i componenti possono essere confermati una sola volta”.
Articolo 3
(Definizione delle terapie non convenzionali)
- L’agopuntura è una forma di terapia
medica che si avvale della stimolazione di determinate zone cutanee per
mezzo dell’infissione di aghi metallici, al fine di raggiungere un
equilibrio da qualsiasi causa alterato.
- La fitoterapia è un sistema terapeutico
che interviene sulle malattie mediante la somministrazione di sostanze
vegetali, piante intere o parti di esse, piante allo stato naturale o
preparazioni da esse ricavate.
- L’omeopatia è un metodo clinico e
terapeutico basato sulla legge dei simili che afferma che è
possibile curare un malato somministrandogli una sostanza che, in un
uomo sano, riproduce gli stessi sintomi della sua malattia.
- La medicina antroposofica è un
ampliamento della medicina convenzionale che introduce un metodo
conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida la ricerca
delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita,
dell’anima e dello spirito nell’uomo e nella natura.
- L’omotossicologia ha una concezione
dell’omeopatia con un suo proprio corpus teorico e metodologico e una
sua caratteristica strategia terapeutica per la quale lo stato di
salute è interpretato come omeostasi dinamica; la malattia
è altresì interpretata come espressione della lotta
fisiologica dell’organismo che tende a eliminare quelle omeo-tossine o
stressor endogene ed esogene che hanno superato la soglia di allarme.
- Le medicine orientali, l'Ayurveda e la Medicina
Tradizionale Cinese si basano sulla filosofia secondo la quale la
salute non si identifica solo con l’assenza della malattia, ma con il
perfetto equilibrio dell’organismo; pertanto la diagnosi e la cura
devono essere esclusivamente finalizzate a ripristinare il corretto
funzionamento dei processi fisiologici e l’equilibrio delle energie
vitali.
- I medici che praticano l'agopuntura, la
fitoterapia, l'omeopatia, l'antroposofia, l'omotossicologia, l'ayurveda
e la MTC possono definire pubblicamente la loro qualificazione
professionale.
Articolo 4
(Registri degli operatori delle medicine non convenzionali)
- Presso l’Ordine dei medici sono istituiti i
registri degli operatori delle medicine non convenzionali.
- I registri degli operatori delle medicine non
convenzionali sono sei: uno per gli agopuntori, uno per i
fitoterapeuti, uno per gli omeopati, uno per gli antroposofi, uno per
gli omotossicologi e uno per gli esperti in medicine orientali.
- Ai registri degli operatori delle medicine non
convenzionali possono iscriversi coloro che sono in possesso del
diploma in agopuntura, fitoterapia, omeopatia, antroposofia,
omotossicologia e gli esperti in medicine orientali, rilasciato
dall’università o da scuole private riconosciute dal Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- Agli iscritti ai registri degli operatori delle
medicine non convenzionali si applica l’articolo 622 del codice penale.
- I registri previsti al comma 1 vengono aboliti
dopo sei anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 5
(Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche)
- Il Ministro della sanità, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce,
presso il Ministero della sanità, la Commissione permanente per
le innovazioni terapeutiche.
- La Commissione di cui al comma 1 è
composta da dieci membri scelti dal Ministro dalla sanità
secondo i seguenti criteri:
- un membro ciascuno per gli indirizzi
medico-scientifici di cui al comma 1 dell’articolo 2, tranne che per
l'omeopatia che sono due uno per l'indirizzo unicista, uno per quello
pluralista e due per le terapie orientali, uno per l'Ayurveda e uno per
la Medicina Tradizionale Cinese;
- due rappresentanti del Ministero della
sanità di cui uno con funzione di presidente;
- un rappresentante del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- La Commissione di cui al comma 1 è
nominata con decreto del Ministro della Sanità e dura in carica
quattro anni a decorrere dalla data di nomina; il segretario della
Commissione è un funzionario del Ministero della sanità
con qualifica non inferiore all’ottava qualifica funzionale.
- Le eventuali spese per il funzionamento della
Commissione di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della
sanità, che vi provvede nell’ambito degli stanziamenti di
bilancio esistenti.
- La Commissione di cui al comma 1 presenta al
Ministro della Sanità un rapporto annuale sul lavoro svolto.
- La valutazione dei risultati delle ricerche
condotte dalla Commissione rappresenta la base per programmare gli
indirizzi di ricerca e per stanziare i fondi necessari.
Articolo 6
(Compiti della Commissione)
- La Commissione di cui all’articolo 5 svolge i
seguenti compiti:
- riconosce i titoli di studio equipollenti
conseguiti in Paesi facenti parte dell’Unione europea e di Paesi terzi;
- coordina la ricerca nel campo degli indirizzi
terapeutici non convenzionali;
- promuove la corretta divulgazione delle
tematiche mediche non convenzionali nell’ambito di più generali
programmi di educazione alla salute;
- promuove l'integrazione delle terapie non
convenzionali.
Articolo 7
(Formazione post-laurea)
- Il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica promuove l’istituzione dei corsi post
laurea nelle terapie non convenzionali previste dall’articolo 1 comma
1, in conformità alla normativa di cui ai commi 6 e 7 del
presente articolo, con le procedure di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162.
<>Gli istituti privati di formazione, singolarmente
o in associazione, che ne facciano richiesta e che possano attestare,
documentando l’attività svolta, la conformità ai principi
dei commi 6 e 7 del presente articolo possono chiedere il
riconoscimento al Presidente della Repubblica, secondo le procedure di
cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982 n. 162. La Commissione permanente, di cui al comma 3 del presente
articolo può chiedere la revoca del riconoscimento in caso di
riscontrata mancata conformità alle disposizioni di cui ai commi
6 e 7.>- Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, considerando che la pratica e l’insegnamento
delle terapie non convenzionali sono sviluppati quasi esclusivamente
attraverso istituzioni private, al fine di garantire l’inserimento di
tali materie nell’ordinamento esistente e di agevolare il graduale
adeguamento del precedente regime all’attuale, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione
per la formazione in terapie non convenzionali.
- La Commissione di cui al comma 3 è
composta da tredici membri nominati dal Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica secondo i seguenti criteri:
- otto membri in rappresentanza delle sei
terapie riconosciute con la presente legge, come previsto dal comma 2,
lettera a) dell'art.5;
- tre membri, docenti universitari, che vantino
una competenza specifica nelle terapie non convenzionali, scelti
dal Ministro;
- un rappresentante della Federazione nazionale
degli Ordini dei medici, dei chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO),
da questa designato;
- un rappresentante designato dalle
associazioni di consumatori italiani;
- un rappresentante nominato dal Ministero
della sanità con funzioni di coordinatore.
- La Commissione nominata, ai sensi del comma 4,
elegge il Presidente. I membri della Commissione durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
- La Commissione ha il compito di emanare, entro
sei mesi dalla propria istituzione, le norme relative a:
- programma fondamentale di insegnamento;
- criteri e grado della formazione;
- registro dei docenti;
- registro degli istituti di formazione
riconosciuti.
- La Commissione nell’emanare le norme di cui al
comma 6 deve attenersi ai seguenti principi:
- la formazione deve comprendere un iter di
formazione e un esame di qualificazione;
- la durata minima dell’iter di formazione
specifico è di tre anni, per un totale complessivo di almeno
duecentosessanta ore, delle quali almeno trenta ore di pratica clinica;
- l’iter di formazione, nella sua unitaria
costituzione, può essere articolato in più corsi anche
autonomi di diverso livello per il conseguimento di titoli finali
adeguati al rispettivo livello, fermo restando che il titolo di esperto
in una o più terapie è rilasciato solo al termine
dell’iter completo di formazione;
- le università, statali e private, e le
scuole riconosciute devono garantire lo svolgimento dell’iter di
formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento, con
un numero minimo di almeno cinque docenti;
- le università, statali e private che
istituiscono corsi post laurea, come previsto dalla seguente legge,
devono avvalersi, nella scelta dei docenti, di medici iscritti nei
registri presso l'ordine e con esperienza di insegnamento in scuole
riconosciute come previsto al comma 2 del presente articolo.
Articolo 8
(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano)
- Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono affinché le aziende sanitarie locali
istituiscano servizi ambulatoriali e ospedalieri per la cura con le
terapie non convenzionali. A tale fine sono consultate le analoghe
istituzioni presenti negli altri Stati membri dell’Unione europea.
Articolo 9
(Medicinali non convenzionali)
- Presso il Ministero della sanità sono
istituite, per ciascuno dei cinque indirizzi terapeutici non
convenzionali, ovvero fitoterapia, omeopatia, antroposofia,
omotossicologia e terapie orientali, singole commissioni con lo scopo
di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia
richiesti per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei
medicinali necessari per la pratica professionale.
- Di ciascuna delle commissioni di cui al comma 1
fanno parte due medici, due farmacisti e due ricercatori scelti tra gli
indirizzi terapeutici di cui al comma 1 dell’articolo 2, due esperti in
produzione e controllo dei medicinali in questione, un rappresentante
delle associazioni dei consumatori e un rappresentante del Ministero
della sanità.
- Con decreto del Ministro della sanità
sono definite le procedure da seguire per le prove farmacologiche,
tossicologiche e cliniche ai fini dell’autorizzazione all’immissione in
commercio definite dalle singole commissioni di cui al comma 1.
- Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate
con decreto del Ministro della sanità e durano in carica quattro
anni dalla data di nomina; segretari delle singole commissioni sono
funzionari del Ministero della sanità con qualifica non
inferiore all’ottava qualifica funzionale.
- Le eventuali spese per il funzionamento delle
commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della
Sanità che vi provvede nell’ambito degli stanziamenti di
bilancio esistenti.
Articolo 10
(Imposta sul valore aggiunto)
- L’imposta sul valore aggiunto applicata ai
medicinali omeopatici, antroposofici e fitoterapici, non può
essere superiore alla massima aliquota prevista per gli altri farmaci.
Articolo 11
(Prontuario farmaceutico omeopatico)
- I medicinali omeopatici, antroposofici,
omotossicologici, fitoterapici e delle terapie orientali sono a tutti
gli effetti equiparati alle medicine convenzionali.
- La Commissione Permanente per le innovazioni
terapeutiche di cu all’articolo 5, provvede all’elaborazione di
prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi
terapeutici e li sottopone all'esame delle commissioni di cui
all’articolo 9.
- Il Ministro della sanità, con proprio
decreto, sentite le commissioni di cui all’articolo 9, autorizza la
pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.
Articolo 12
(Servizio veterinario omeopatico)
- Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, provvedono affinché nell’ambito di ciascuna azienda
sanitaria locale siano istituiti servizi veterinari omeopatici.
- I veterinari possono prescrivere al pubblico
prodotti per animali inseriti nel prontuario farmaceutico omeopatico di
cui all'articolo 11.
Articolo 13
(Norme transitorie)
- Entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, l’iscrizione ai registri di cui all’articolo 6 per i
laureati in medicina e chirurgia è effettuata su semplice
richiesta degli interessati previa presentazione del proprio curriculum
professionale di studi, corsi e pubblicazioni. Gli Ordini devono
istituire una commissione composta da medici delle varie terapie.
Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum il medico
deve superare l’esame finale previsto nei corsi riconosciuti dal
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
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